• Credito d’imposta 2015-2019

La Legge di Stabilità 2015 ha riscritto la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo allungandone il periodo di fruizione fino al 2019

Soggetti interessati
Il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo spetta a tutte le imprese che investono in tali attività, indipendentemente dalla forma giuridica (società di capitali, società di persone, ditte individuali, ecc.) dal settore economico in cui operano, dal regime contabile adottato e anche a prescindere dal fatturato.

Spese agevolabili
Sono ammissibili al credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo le spese sostenute nel quinquennio 2015-2019 per:

  • assunzione di personale “altamente qualificato” impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo
  • quote di ammortamento delle spese di acquisizione/utilizzazione di strumenti ed attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo ottenuto applicando i coefficienti di cui al DM 31.12.1988, e comunque con costo unitario non inferiore a € 2.000 (al netto IVA)
  • costi della ricerca svolta in collaborazione con Università e Enti o organismi di ricerca (tra cui il Centro Ceramico) e con altre imprese, comprese le start-up innovative
  • competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale, biotecnologica o topografica di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale anche acquisite da fonti esterne

se collegate alle seguenti attività di ricerca e sviluppo:

  • lavori sperimentali o teorici aventi per l’acquisizione di nuove conoscenze
  • ricerca pianificata o indagini critiche dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare al fine di mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi ovvero di migliorare prodotti, processi o servizi esistenti
  • acquisizione di conoscenze per produrre progetti, piani o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati
  • produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non impiegati/trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

In ciascuno dei periodi d’imposta, la spesa sostenuta per attività di R&S deve essere almeno pari a € 30.000.
Non si considerano agevolabili le modifiche ordinarie o periodiche di prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche quando dette modifiche rappresentino miglioramenti.

Misura del credito d’imposta per R&S
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 25% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.
Per le imprese in attività da meno di 3 periodi d’imposta la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale è calcolata sull’intero periodo intercorso dalla loro costituzione, anche se in tal caso è minore di 3 anni.
Viene previsto che il credito spetti nella misura più elevata del 50% anziché 25%, per investimenti in ricerca e sviluppo relativi a:

  • assunzione di personale altamente qualificato
  • costi della ricerca “extra muros”, cioè svolta in collaborazione con Università ed enti o organismi di ricerca (tra cui il Centro Ceramico) e con altre imprese, come le start-up innovative.

Il credito spetta fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario e:

  • va indicato nel mod. UNICO relativo al periodo d’imposta nel corso del quale lo stesso è maturato
  • non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile IRAP
  • non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi ex artt. 61 e 109, TUIR
  • è utilizzabile esclusivamente in compensazione.